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14/06/2014 - Consulenze tecniche di ufficio- Obbligatorietà del deposito telematico
Dal 30 giugno 2014 sarà obbligatorio il deposito telematico degli atti anche per i CTU. I professionisti, iscritti in albi o in pubblici elenchi, dovranno comunicare, ai sensi dell’ art. 16, comma 7, della L. n. 2/ 2009, al proprio Ordine o Collegio di appartenenza il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al fine di alimentare il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE ). Ciascun professionista potrà così ricevere sulla sua PEC tutte le comunicazioni e notifiche delle cancellerie, altrimenti sarà considerato domiciliato in cancelleria (art. 16, comma 4, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012) e dovrà provvedere al ritiro delle comunicazioni o notifiche. Nel caso in cui il professionista appartenga ad una categoria non rappresentata da un Ordine o Collegio oppure nel caso in cui il proprio Ordine o Collegio non abbia provveduto alla trasmissione delle informazioni necessarie per l’ iscrizione al REGINDE, potrà iscriversi direttamente al REGINDE tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, indirizzo web: http://pst.giustizia.it, seguendo le istruzioni riportate nella sezione dedicata.
Per ulteriori informazioni consultare l’ allegata circolare del Ministero della Giustizia-DAG del 6-6-2014 e le istruzioni per l’iscrizione in proprio sul REGINDE riportate nel file allegato.

File allegato
PCT-Istruzioni per i CTU