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22/01/2018 - RIFLESSI PENALI DELLA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE EX ART. 492 C.P.C.

Si pubblica in allegato sentenza n. 2021/2018 della Corte di Cassazione, la quale afferma il seguente principio di diritto: "l'art.388, comma 6, cod. pen. sanziona l'inotteperanza del debitore all'ordine impartitogli dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 492, comma quarto, c.p.c. di indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, ambito che ricomprende i beni che, tra quelli in disponibilità del debitore, appaiano di facile vendibilità e sino ad un controvalore non inferiore all'importo del credito precettato, aumentato, come per legge, della metà"

CASSAZIONE 2021/2018