28/07/2016 -
APPLICABILITA' DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI
Si pubblica in allegato sentenza della Corte di Cassazione n. 18652/2013 nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto: "Ai procedimenti esecutivi ed ai relativi termini, quale il termine di efficacia del pignoramento, previsto dall'art. 497 c.p.c., si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742/1969". Tale interpretazione della suddetta normativa, costituente "diritto vivente", è stata sottoposta dal Tribunale di Cosenza al vaglio di legittimità costituzionale sul presupposto che l'esclusione della sospensione dei termini non dovesse riguardare solo i giudizi di opposizione all'esecuzione (previsti espressamente dalla legge n. 742/1969), ma dovesse estendersi anche al processo esecutivo, in ragione della esigenza di sollecita definizione, comune a entrambi i procedimenti. La Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 20.07.2016 (che si allega) ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale, assumendo la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e la ragionevolezza delle discipline a cui sono rispettivamente assoggettate.
CORTE COSTITUZIONALE 191/2016
CORTE DI CASSAZIONE 18652/2013