05/12/2016 -
APPLICABILITA' A TALUNI ATTI SOSTANZIALI DELLA SCISSIONE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE PER IL NOTIFICANTE E PER IL DESTINATARIO.
Si pubblica in allegato sentenza della Corte di Cassazione n. 24687/2016, nella quale si conferma che "la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso (azione revocatoria ordinaria), la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario".
CASSAZIONE 24687/2016